Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, e connessi all’esercizio della professione infermieristica (Legge 3/2018).
Gli OPI sono enti dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.
I professionisti Infermiere ed Infermiere Pediatrico per esercitare la propria attività devono obbligatoriamente essere iscritti al relativo albo, tenuto dall’Ordine provinciale di riferimento.
In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi (precedentemente Collegi IPASVI) si sono costituiti a partire dal 1954 (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049).
L’OPI della Provincia di Venezia è nato come Collegio il 26 aprile 1955, giorno in cui si è insediato il primo Consiglio Direttivo poi presieduto da Maria Luigia Leitemberg.
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia, secondo quanto previsto dalla Legge 3/2018:
- promuove e assicura l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità della professione Infermieristica e Infermieristica pediatrica e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; non svolge ruoli di rappresentanza sindacale;
- verifica il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e cura la tenuta, anche informatizzata, degli albi dei professionali e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;
- concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare la professione infermieristica e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi ECM acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;
- vigila sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, sul rispetto del Codice Deontologico;
- assicura un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.